Rafforzata l'assicurazione per incidenti domestici da gas
In caso di incidenti provocati da fughe di gas, le famiglie italiane potranno contare su una copertura assicurativa “rafforzata”. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia, nel disporre il rinnovo per il periodo 1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013 dell’assicurazione, da tempo attivata, a favore dei clienti finali civili di gas distribuito a rete.
Rispetto al passato (l’assicurazione è in vigore dal 1991), sono previste ulteriori garanzie e tutele: in particolare, in caso di incidenti che provochino la distruzione o l’inagibilità della residenza abituale, sarà possibile richiedere un adeguato alloggio sostitutivo nel comune di residenza per la durata di 15 giorni; inoltre il massimale per la responsabilità civile verso terzi viene aumentato dagli attuali 6,5 a 10 milioni di euro, affinché anche incidenti particolarmente rilevanti possano trovare adeguata copertura.
Sono poi state previste penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabili, per garantire tempi brevi e certi di liquidazione. Previsto anche il rafforzamento dell’attività di vigilanza del Comitato Italiano Gas (CIG) sul rispetto da parte della compagnia assicuratrice degli obblighi contrattuali e il potenziamento dell’informazione sull’assicurazione tramite lo Sportello per il consumatore dell’Autorità. Il CIG, con una gara pubblica, dovrà ora individuare entro il 30 settembre 2010 i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione e, in fase di aggiudicazione, dovrà adoperarsi per introdurre nel contratto eventuali ulteriori miglioramenti (come ad esempio l’incremento dei massimali per incendio ed infortunio e l’erogazione di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell’alloggio sostitutivo).
La copertura prevista dall’Autorità fornisce un livello di protezione base e comporterà un costo per i clienti finali di gas di soli 70 centesimi di euro all’anno per i prossimi tre anni. Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli possono comunque stipulare volontariamente assicurazioni integrative rispetto a quella obbligatoria già disposta dall'Autorità e compresa in tariffa. (UNC-2010)
RC auto: diritto di accesso agli atti in caso di sinistro
Con l'emanazione del regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 9.12.2008 ed in vigore dal 24 dicembre 2008) contraenti, assicurati e danneggiati possono accedere agli atti in possesso delle compagnie assicurative relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In altre parole, si potranno richiedere tutti gli atti contenuti nel fascicolo di sinistro, cioè le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento, il rapporto delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni dei testimoni (prive, però, dei loro riferimenti anagrafici), le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiati e le quietanze di liquidazione. Non si potranno, invece, chiedere le perizie medico-legali su persone diverse dal richiedente, oppure accedere ai dati di terzi contenuti negli atti, salvo in casi di provata indispensabilità; mentre solo chi è un familiare, o ha un interesse proprio, oppure agisce a tutela dell’interessato potrà avere accesso agli atti che concernono persone decedute.
Per accedere agli atti l'interessato deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno od un fax con rapporto di trasmissione alla sede legale o alla direzione generale dell’assicurazione oppure all'ufficio incaricato della liquidazione oppure al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato. La domanda deve contenere gli estremi dell'atto richiesto o degli elementi necessari per la sua individuazione da parte dell’assicurazione, la spiegazione circa l’interesse personale e concreto del richiedente ed una fotocopia di un documento di riconoscimento (se si tratta di un rappresentante, ci vuole la delega firmata dall’interessato e la fotocopia del documento di entrambe). Per richieste avanzate da una persona giuridica, un ente od un'associazione, il firmatario deve essere la persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
L’assicurazione deve dare una risposta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con ricevuta, indicando il responsabile dell'ufficio cui è stato assegnato il sinistro, il luogo in cui è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo (minimo due settimane) concesso per visionare gli atti ed estrarne copia. Comunque il tutto dovrà concludersi entro due mesi dalla ricezione della domanda. In caso la domanda fosse incompleta, l’assicurazione è obbligata a comunicarlo all’interessato entro 15 giorni (sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con ricevuta) ed a sospenderla fino al nuovo rinvio corretto. Ogni rifiuto o limitazione all’accesso deve essere comunicato per scritto e motivato. Eventuali reclami possono essere inoltrati all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che deve pronunciarsi entro un mese dalla loro ricezione.
Il D.M. prevede, inoltre, che, nelle procedure di risarcimento diretto, la richiesta venga subito trasmessa dall’assicurazione all’impresa che gestisce il danno, informandone il richiedente.
Il diritto di accesso agli atti, comunque, può essere esercitato quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.
Il decreto precisa inoltre se è stato fatto il CID e vi sono danni a cose, devono passare 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, mentre senza CID ma sempre per danni a cose devono trascorrere 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento; in caso di lesioni personali o morte, la richiesta si può fare dopo 90 giorni. (SdC-12.12.2008)