CONTI CORRENTI BANCARI: MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI PIU' SEVERE contro INTRUSIONI E ACCESSI NON AUTORIZZATI
Nuovo provvedimento del Garante della Privacy per proteggere i dati dei titolari di un conto corrente bancario o postale da intrusioni e accessi indebiti da parte di terzi, compreso il personale interno.
In assenza di una specifica normativa sulla materia, il Garante ha imposto alle banche che ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all'interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l'ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale "consultato" (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli).
In questo modo, la banca potrà essere sempre in grado di sapere chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi.
Le banche, inoltre, dovranno prevedere l'attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo).
Almeno una volta l'anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un'attività di controllo interno da parte degli istituti ed inoltre dovranno essere effettuate anche a posteriori, verifiche sulla liceità degli accessi, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche.
Le banche, infine, dovranno comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto. (UNC-giu2011)
CREDITO AL CONSUMO: Dal 1° giugno 2011 in vigore le nuove norme
Maggiore trasparenza, costi confrontabili e tutto compreso, pubblicità leggibili, informazioni dettagliate prima della stipula del contratto, norme più rigorose per gli agenti del settore finanziario: queste alcune delle novità per i consumatori contenute nel Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 che recepisce la Direttiva europea 2008/48/CE, riformando la materia del credito al consumo.
Ma che cos'è il credito al consumo? E' il credito concesso al consumatore per l'acquisto di beni e servizi volti a soddisfare esigenze di natura personale e familiare. Non rientra quindi nel credito al consumo quel prestito concesso per necessità di carattere profesisonale del consumatore (es. acquisto di un'autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).
I prestiti possono essere di vari tipi.
PRESTITO PERSONALE: prevede il finanziamento di una somma di denaro a un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non è generalmente collegato all'acquisto di uno specifico bene o servizio.
PRESTITO FINALIZZATO: il finanziamento è acceso solitamente presso un rivenditore (es. concessionario di autovetture) e l'importo viene destinato esclusivamente all'acquisto di un bene durevole o di un servizio specifico. L'importo del finanziamento, al contrario del prestito personale, viene liquidato direttamente al rivenditore del bene e/o servizio oggetto del prestito (es. autoveicolo).
CREDITO REVOLVING o CREDITO ROTATIVO: è una linea di credito concessa attraverso l'ausilio di una carta di credito "revolving": il plafond (ossia la somma disponibile) può essere utilizzato dal titolare della carta fino al suo limite massimo e si ricostituisce in seguito ai rimborsi delle somme utilizzate, tornando nuovamente a disposizione del consumatore.
La carta revolving - attenzione - non è uno strumento di pagamento, ma un vero e proprio finanziamento sul quale si devono pagare gli interessi oltre naturalmente al rimborso del capitale.
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO: è il finanziamento con importo della rata mensile che viene trattenuta direttamente sulla busta paga del consumatore, ma con il limite che non potrà mai superare un quinto dello stipendio (o della pensione). Il datore di lavoro o l'ente erogatore della pensione dispone direttamente il pagamento della rata verso la banca, previa opportuna delega del richiedente a favore dell'azienda a prelevare mansilmente dallo stipendio l'importo necessario al rimborso delle rate.
La nuova normativa contenuta nel Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141, entrato in vigore il 1° giugno 2011, prevede che il consumatore che chiede un prestito ha a disposizione, già nella fase precontrattuale, un modello standard denominato 'Informazioni europee di base sul credito ai consumatori': questo modello, che deve essere compilato dal finanziatore, permette al consumatore di confrontare più offerte e di avere tutte le informazioni previste dalla legge prima che sia vincolato da un contratto.
Altre importanti novità riguardano anche il TAEG (Tasso annuo effettivo globale), che nel foglio informativo deve essere accompagnato dall'indicazione dell'importo totale dovuto dal consumatore, mentre nelle pubblicità il tasso non potrà più essere scritto in piccolo a fondo pagina, ma deve apparire in evidenza con durata, importo del credito, rata e debito totale.
Cambia anche il capitolo dedicato al diritto di recesso e all'estinzione anticipata: si può recedere il contratto entro 14 giorni dalla firma, senza spese né commissioni. I consumatori, inoltre, potranno rimborsare anticipatamente il denaro relativo al finanziamento con diritto alla riduzione del costo totale del debito pari agli interessi e ai costi dovuti per la durata residua del contratto.
In caso di mancato adempimento del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto (previa messa in mora del venditore): in questo caso il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri applicati al consumatore. (UNC-giu2011)
TASSI DI INTERESSE: LE SIGLE DA CONOSCERE
Gli interessi sono il prezzo di una somma di denaro (capitale) presa in prestito: la percentuale di questo costo viene appunto definita "tasso".
Gli interessi sul capitale sono diversificati e vengono comunemente indicati con delle sigle.
TAN (Tasso Annuale Nominale): rappresenta il "tasso puro" ossia la misura degli interessi passivi che bisogna corrispondere in un anno, per la somma presa a prestito.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): rappresenta il costo finanziario complessivo di un finanziamento, utile per comparare le diverse offerte sul mercato. Devono essere inclusi nel calcolo del TAEG tutti i costi del finanziamento (es. spese di istruttoria, spese di apertura e chiusura pratica, ecc.).
TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario a categorie omogenee di operazioni creditizie: serve per verificare l'applicazione di un tasso "legittimo" al proprio finanziamento; occorre confrontare il costo complessivo al momento della sottoscrizione del contratto; il tasso soglia (il TEGM aumentato del 50%) non è altro che il limite massimo che le aziende erogatrici di finanziamenti non possono superare per non incorrere nel reato penale di usura.
I tassi antiusura sono stati introdotti dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e da allora vengono aggiornati ogni tre mesi dalla Banca d'Italia la quale li determina enucleando i tassi medi del mercato.
Nel tasso antiusura è incluso ogni tipo di spesa e commissione, inclusa, dal 1° trimestre 2010, quella di massimo scoperto bancaria la quale è mediamente attorno allo 0,70%.
Al fine di poter integrare il reato previsto e punito dall'art. 644 del codice penale, i tassi per essere considerati usurai devono superare il 50% rispetto a quelli previsti e pubblicati dalla Banca d'Italia. Facciamo un esempio: se il tasso antiusura per una determina operazione di finanziamento richiesto dalla legge contro l'usura è massimo del 8%, il prestito diventerà perseguibile come usura se il tasso toccherà il 12%; infatti, finchè non arriverà alla soglia del 12% non sarà considerato come tasso usuraio e non vi sarà il relativo reato.
La legge antiusura prevede l'obbligo per banche, intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito di affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi compiuta trimestralmente. (UNC-giu2011)
I CONTRATTI DEI PRODOTTI FINANZIARI OFFERTI SU INTERNET
Sono ormai vari i contratti di prodotti finanziari che viaggiano sul web: tecnicamente definiti "contratti a distanza" hanno il vantaggio per i consumatori di poter confrontare e valutare con calma ed attenzione le molteplici offerte dei diversi operatori finanziari.
In termine di contenuti, questi servizi non differiscono da quelli presentati attraversi i canali tradizionali, fatta eccezione per il rapporto tra cliente e operatore che rimane mediato da posta elettronica, telefono o assistenza clienti on line.
Tutti indistintamente finanziatori, intermediari e altri soggetti incaricati dell'offerta tramite Internet, hanno l'obbligo di pubblicare sul sito tutte le seguenti informazioni:
- informazioni europee di base sul credito al consumo;
- il foglio informativo;
- l'avviso del TEGM;
- il documento sui principali diritti del consumatore;
- eventuali guide informative.
Tutti questi documenti informativi devono essere resi disponibili prima della conclusione del contratto.
Altrettanto disponibili devono essere i costi suppletivi connessi al mezzo di comunicazione utilizzato (es. costo degli scatti telefonici) oltre ai recapiti utili al consumatore per mettersi in sollecito contatto con l'intermediario finanziario.
In caso di conclusione del contratto, ne deve essere sempre fornito al comsumatore il testo in forma cartacea o su altro supporto durevole. (UNC-giu2011)
Conti correnti anche al supermercato
Dal 1° marzo 2010 i conti correnti si potranno attivare anche al supermercato: è quanto stabilito dalle nuove regole per i servizi di pagamento dell’Unione Europea. Scompaiono i monopoli di banche e poste: al settore creditizio avranno accesso anche i gruppi della grande distribuzione, della telefonia mobile e dei servizi.
La Banca d’Italia ha già emanato le prime norme (contenute nel Decreto Legislativo n. 11/2010 pubblicato sul supplemento n. 29/L alla G.U. del 13 febbraio 2010) relative a questo nuovo soggetto, l’ “istituto di pagamento”, un ibrido tra la banca e “altro”.
Il servizio presenta notevoli differenze con le aziende di credito: non si possono trattare titoli né accendere mutui, ma, nel contempo, l’utente potrà prelevare, versare, saldare bollette, mandare soldi all'estero, pagare con i telefonini o col computer on line.
Nato per spendere e non per accumulare, il conto non dà tasso di interesse a favore del cliente, ma prevederà sconti e promozioni sugli acquisti. Tali istituti potranno, inoltre, concedere piccoli prestiti per operazioni finalizzate agli acquisti con scadenza massima nei 12 mesi.
Di operatori pronti a partire ce ne sono già, come Carrefour e la Coop. Dovranno essere iscritti a un apposito albo, separare queste attività dal proprio business caratteristico e saranno sottoposti alla Vigilanza di Bankitalia che potrà effettuare controlli, esaminare reclami e distribuire sanzioni. (SdC-06.03.2010)