Approvata la legge regionale che istituisce l'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto nel Lazio"
Approvata, all'unanimità, dal Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge che prevede la registrazione, su base volontaria da parte delle imprese, dei prodotti del Lazio, sia in forma materiale che immateriale, e l'annotazione in tre elenchi distinti:
- "Made in Lazio - tutto Lazio" (prodotti realizzati nel Lazio con materie prime del Lazio); - "Made in Lazio - realizzato nel Lazio" (prodotti realizzati nel Lazio con materie prime di provenienza diversa);
- "Made in Lazio - materie prime del Lazio" (prodotti realizzati altrove con materie prime del Lazio).
Obiettivo fondamentale della nuova legge, oltre a promuovere il Lazio e i suoi prodotti, è quello di assicurare ai consumatori un'informazione adeguata e trasparente sia sulle imprese che sui prodotti commercializzati, da realizzarsi anche attraverso la creazione di un apposito network.
La legge, pur consentendo un marketing mirato alla valorizzazione del Made in Lazio di qualsiasi tipo di prodotti, da quelli agroalimentari a quelli tecnologici, non consente però la creazione di alcun marchio di qualità, ostandovi la normativa europea. (UNC-lug2011)
dal 2 luglio saldi estivi in tutta italia
Grande novità, quest'anno, per i saldi estivi. Secondo la decisione approvata dalla Conferenza delle Regioni lo scorso aprile, su proposta della Confcommercio, per la prima volta, la data di inizio dei saldi è stata la stessa in tutte le regioni: sabato 2 luglio.
"La decisione di avviare i saldi in tutta Italia nello stesso giorno mette un po' d'ordine nel sistema, ma non servirà a rilanciare i consumi e garantire maggiore tutela ai consumatori": secondo l'Unione Nazionale Consumatori, infatti, "in questo modo si vorrebbe evitare la 'transumanza' di consumatori che, attratti dai saldi anticipati, si spostano nelle zone vicine, ma basta fare un giro per negozi per accorgersi che non è cambiato nulla e anche quest'anno c'è chi fa il furbetto e propone già da qualche giorno sconti sottobanco".
Sarebbe utile, da parte dei consumatori, un maggiore senso di responsabilità, ma sicuramente servirebbe anche una maggiore trasparenza da parte degli operatori commerciali per evitare, come accade puntualmente ogni volta, che l'ipotetico "affare" si trasformi in un'autentica trappola.
Ecco qualche utile consiglio dell'UNC per acquistare in modo consapevole e conveniente:
- diffidare dei saldi con sconti superiori al 60% del prezzo intero del prodotto o capo d'abbigliamento;
- controllare i cartellini: deve essere indicato il prezzo intero del prodotto, quello in saldo e la percentuale di sconto;
- conservare lo scontrino e tenere presente che i negozianti sono tenuti ad accettare pagamenti con carta di credito anche durante i saldi;
- non farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto e dal volere comprare a tutti i costi;
- è bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);
- diffidare del negozio che inizia un saldo subito dopo una vendita promozionale;
- per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
- non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
- preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
- controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse.
Inoltre, è utile ricordarsi che i negozianti:
• sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’art.132 del Codice del consumo (D. Lgs.n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
• sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’art. 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
• possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del Ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.
Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella venduta a prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole. (UNC-lug2011)
Le categorie del Parmigiano reggiano
Molti anni fa il Parmigiano reggiano aveva una sola marcatura di riconoscimento, quella iniziale.
Succedeva, però, che la forma, maturando, manifestasse dei difetti come vesciche, occhiature diffuse, fessurazioni, bombature, eccetera. Il formaggio rimaneva perfettamente commestibile, ma era ovviamente di qualità e valore inferiori: il negoziante lo pagava di meno, ma lo rivendeva al consumatore allo stesso prezzo.
Così, nel 1968 l’Unione Nazionale Consumatori scrisse una lettera al Consorzio chiedendo che le marcature fossero due, una iniziale sul piatto della forma e una, a fine stagionatura, sullo scalzo o giro della forma stessa, che certificasse la buona riuscita del formaggio dopo un esame di appositi esperti.
Sia pure faticosamente la proposta fu accolta e inserita in un decreto presidenziale, in modo che il consumatore potesse capire se si trattava di una forma difettosa (marchio solo sul piatto) o buona (marchio anche sullo scalzo). Allora il Parmigiano reggiano era venduto soltanto “a taglio” e il consumatore poteva vedere la forma. Gli esperti che fanno l’esame al formaggio si chiamano “battitori” perché, oltre alla verifica visiva e organolettica (con un ago), adoperano un martello per sentire come “suona” la forma. Successivamente il sistema di marcatura delle forme difettose fu cambiato con la “retinatura”, ovvero l’apposizione di grandi “X” sullo scalzo, di modo che il consumatore potesse riconoscerle anche se il formaggio era venduto in pezzi. Da qualche tempo è di nuovo cambiata con la "sbiancatura”, cioè l’asportazione completa tramite raschiatura di tutti i marchi e i contrassegni originari.
Tuttavia anche le forme più buone sono riconoscibili da una particolare marcatura. Una volta c’era il Parmigiano “Vermengo”, prodotto dal 12 novembre al 31 marzo, e il Parmigiano “Maggengo”, prodotto dal 1° aprile all’11 novembre. Il secondo era considerato migliore ma queste due categorie di qualità furono abolite nel 1984 in seguito all’evoluzione delle tecniche di allevamento che consentivano una produzione di formaggio qualitativamente equivalente in ogni mese dell’anno.
Oggi ci sono le seguenti categorie di qualità: Parmigiano “scelto”: è il migliore, poiché non ha alcun difetto interno od esterno e può stagionare a lungo. Parmigiano “zero”: pur essendo simile allo scelto, presenta sulla crosta fessure superficiali e piccole erosioni. Parmigiano “uno”: è sempre di prima qualità, ma ha qualche difetto in più. Parmigiano “prima stagionatura”: pur avendo le caratteristiche organolettiche tipiche, non è adatto ad affrontare una lunga stagionatura ed è destinato più che altro ad essere consumato come formaggio da tavola. La forma si riconosce perché lungo il perimetro dello scalzo è segnata da rigature. Parmigiano “scarto”: è quello che presenta gravi difetti e, come si è detto, è sottoposto alla “sbiancatura”. (SdC 5822 - 09.04.2010)