Il Consiglio Notarile di Milano, che rappresenta i notai di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese, ha realizzato il portale www.comprarcasasenzarischi.it con l'obiettivo di offrire supporto e consulenza ai cittadini che stanno per acquistare o vendere casa, o vogliono rinegoziare il mutuo o, semplicemente, porre delle domande al notaio sulla propria abitazione.
Nell'ambito di questa iniziativa dedicata ai cittadini, il Consiglio Notarile ha stilato un decalogo per l'acquisto sicuro di un'abitazione.
1. Fatevi dare dal venditore la copia del suo atto di acquisto (che si chiama "titolo di provenienza").
2. Informatevi sull'esistenza di ipoteche (la verifica sarà comunque fatta dal notaio): se è nota l'esistenza di una ipoteca (per esempio a garanzia di mutuo), richiedete al venditore che ne venga consentita la cancellazione prima o contestualmente al rogito.
3. Chiedete al venditore la scheda catastale ed accertatevi che corrisponda in ogni dettaglio allo stato di fatto.
4. Chiedete al venditore:
- gli estremi (e se possibile le copie) dei titoli abilitativi edilizi (concessione o altro) e di eventuali condoni edilizi (in tal caso, fatevi dare tutta la documentazione per verificare in Comune a che punto è la procedura);
- il certificato di agibilità (se rilasciato).
5. In caso di compravendita e mutuo contestuali, rivolgetevi preliminarmente alla Banca che erogherà il finanziamento per avere una disponibilità preventiva, fornendo la documentazione richiesta dall'Istituto stesso.
6. Chiedete al venditore se ha pagato tutte le spese condominiali: sono a carico del venditore fino al giorno del rogito. Al rogito, fatevi portare dal venditore una dichiarazione dell'amministratore del condominio in cui si dice che tutte le spese sono state pagate.
7. Chiedete al venditore (o all'amministratore di condominio) copia del regolamento condominiale, per verificare eventuali limitazioni all'uso di singole unità immobiliari, individuare le parti comuni e quelle di eventuale uso esclusivo di singoli condomini.
8. Verificate lo stato degli impianti e chiedete al venditore le relative certificazioni di conformità.
9. Utilizzando il sito, preventivate il costo dell'operazione, in linea di massima, in quanto per calcolarlo in modo dettagliato bisogna rivolgersi al notaio con tutta la documentazione a corredo, che valuterà con precisione l'attività che deve essere effettivamente svolta per il singolo atto.
10. Portate tutta la documentazione raccolta al notaio di fiducia per tempo, in modo che possa verificarla e consigliare cosa fare per acquistare casa in sicurezza. Rivolgersi al notaio di fiducia per tempo è indispensabile, la consulenza e l'assistenza sono compresi nel costo del rogito.
(UNC-giu2011)
Niente ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 8.000 euro
Non si può iscrivere ipoteca sulla casa per i debiti tributari inferiori agli 8.000 euro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077/2010 secondo la quale il limite fissato per le espropriazioni immobiliari vale anche per le ipoteche. Spiega, infatti, la sentenza: “basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”.
Questa sentenza è importantissima in quanto dà ragione (e conforto) a tantissimi contribuenti che, negli ultimi anni, si sono visti iscrivere l'ipoteca sulla propria casa da società di riscossioni, in primis Equitalia Polis spa, anche per somme irrisorie, con conseguenze devastanti per la sfera patrimoniale e sotto il profilo psicologico.
Si stima, infatti, che, a livello nazionale, sono circa 160.000 le ipoteche sugli immobili e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad 8.000 euro oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 e le 80 mila.(SdC-02.03.2010)
Vietato tenere libero il cane nel cortile condominiale
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n.4672/2009), ha stabilito che il proprietario di un cane non può lasciare l'animale libero di scorrazzare nel cortile condominiale senza guinzaglio e senza museruola, perchè altrimenti può essere ritenuto responsabile dei danni provocati a terzi. Nel caso di specie, il cane, di razza “collie”, aveva aggredito un condomino nel cortile condominiale, facendolo cadere a terra e provocandogli numerose lesioni.
Il proprietario era stato denunciato e ritenuto colpevole di aver lasciato libero l’animale omettendo di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, nonostante la mole dell’animale. Per tale motivo la Corte di Appello lo aveva condannato per il reato di lesioni colpose. Contro tale sentenza il proprietario del cane aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non fosse attendibile la testimonianza di uno dei condomini in quanto generica.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece confermato la responsabilità del proprietario, che, come esaurientemente affermato dai giudici di merito sulla base delle testimonianze assunte in giudizio, era solito far giocare il cane, senza guinzaglio e senza museruola, con una palla da tennis nel cortile condominiale e, nonostante i numerosi avvertimenti, “non aveva inteso usare una maggiore cautela”. (UNC-22.03.2009)