La ricevuta di invio di una raccomandata o di un telegramma costituisce prova della sua ricezione da parte del destinatario
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 13488 del 20.06.2011) ha risposto ad un quesito che, in linea di principio, può riguardare moltissime persone: produrre in giudizio un telegramma o una lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall’ufficio postale, costituisce prova certa della sua spedizione anche in mancanza dell’avviso di ricevimento? In altre parole, nel corso di un processo, il destinatario può limitarsi ad affermare genericamente di non avere ricevuto l’atto o, invece, grava su di lui l’onere di fornire la prova, con qualsiasi mezzo, di non avere avuto notizia della missiva senza sua colpa?
Ebbene, secondo la Suprema Corte sì, l'esibizione del telegramma o della lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione dall’Ufficio postale costituisce prova certa della spedizione e in base ad essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1335 cod.civ., se ne presume la sua conoscenza da parte del destinatario, il quale, tuttavia, potrà sempre contestare tale presunzione, ma dovrà farlo con idonei elementi di prova, non potendo limitarsi ad affermare genericamente di non averla ricevuta.
La Cassazione conferma, sulla questione, l’orientamento della giusrisprudenza in base al quale “un telegramma (o una lettera raccomandata) anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione stessa e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto”.
Presunzione che, tuttavia, può essere contestata, non in maniera generica ma sorretta da elementi di prova quali, come ricordato dalla Suprema Corte, che quanto inviato non contenesse alcuna lettera o che ne contenesse una di contenuto diverso; ovvero l’assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione.
Inoltre, il destinatario avrebbe potuto anche sollecitare accertamenti presso gli uffici dell’amministrazione postale al fine di verificare l’assoluta mancata ricezione. In pratica, il destinatario avrebbe dovuto negare di aver ricevuto l’atto interruttivo della prescrizione non tramite una generica negazione, bensì confutando specificatamente “la concreta rilevanza probatoria dell’atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante”. (UNC-lug2011)
IL CODICE DEL CONSUMO
Il CODICE DEL CONSUMO (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), entrato in vigore il 23 ottobre 2005, rappresenta il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in quanto raccoglie, in un unico corpo, tutte le disposizioni che disciplinano le varie materie che attengono alla tutela dei consumatori: dall’informazione alla pubblicità, dai contratti ai prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni dei consumatori.
Il Codice del Consumo è stato modificato dalla Legge 6 febbraio 2007 n. 13, dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 146, dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007 n. 221, dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezzae alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Con l’introduzione dell’art. 140-bis, il Codice si arricchisce dell’“azione di classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente del gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto.
UNA GUIDA SULLE SUCCESSIONI
Realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori e altre 11 associazioni di consumatori, la Guida "Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni” fornisce, con un linguaggio semplice, trasparente ed efficace, utili informazioni a quanti intendano disporre consapevolmente dei propri beni secondo le regole previste dalla legge, prevenendo l’insorgere di problemi e contenziosi futuri che comporterebbero un aggravio di costi per le parti e per la collettività.
La Guida, scaricabile gratuitamente, illustra - tra l'altro - le norme (anche fiscali) relative alla "legittima", ossia alla quota di eredità che spetta di diritto ai parenti più stretti e della quale bisogna tenere conto nel redigere il proprio testamento, e al "chiamato all'eredità", cioè l’interessato in prima persona a conoscerne la consistenza in termini di diritti e oneri del futuro lascito. Nella seconda parte, la Guida affronta la disciplina fiscale della successione, con un’appendice dettagliata che riepiloga le imposte di successione.
Le altre Guide realizzate dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme alle Associazioni dei consumatori sono: "Mutuo informato"
“Prezzo-Valore”
"Garanzia preliminare. La sicurezza nel contratto di compravendita immobiliare"
"Acquisto in Costruzione”
"Acquisto Certificato"
“Vivere in condominio”
Niente ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 8.000 euro
Non si può iscrivere ipoteca sulla casa per i debiti tributari inferiori agli 8.000 euro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077/2010 secondo la quale il limite fissato per le espropriazioni immobiliari vale anche per le ipoteche. Spiega, infatti, la sentenza: “basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”.
Questa sentenza è importantissima in quanto dà ragione (e conforto) a tantissimi contribuenti che, negli ultimi anni, si sono visti iscrivere l'ipoteca sulla propria casa da società di riscossioni, in primis Equitalia Polis spa, anche per somme irrisorie, con conseguenze devastanti per la sfera patrimoniale e sotto il profilo psicologico.
Si stima, infatti, che, a livello nazionale, sono circa 160.000 le ipoteche sugli immobili e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad 8.000 euro oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 e le 80 mila.(SdC-02.03.2010)