CONTI CORRENTI BANCARI: MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI PIU' SEVERE contro INTRUSIONI E ACCESSI NON AUTORIZZATI
Nuovo provvedimento del Garante della Privacy per proteggere i dati dei titolari di un conto corrente bancario o postale da intrusioni e accessi indebiti da parte di terzi, compreso il personale interno.
In assenza di una specifica normativa sulla materia, il Garante ha imposto alle banche che ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all'interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l'ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale "consultato" (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli).
In questo modo, la banca potrà essere sempre in grado di sapere chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi.
Le banche, inoltre, dovranno prevedere l'attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo).
Almeno una volta l'anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un'attività di controllo interno da parte degli istituti ed inoltre dovranno essere effettuate anche a posteriori, verifiche sulla liceità degli accessi, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche.
Le banche, infine, dovranno comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto. (UNC-giu2011)
Videosorveglianza: le regole del Garante per l'uso delle telecamere
Sono sempre più numerosi i sistemi di videosorveglianza installati con finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno o in prossimità di banche, esercizi commerciali, incroci stradali, stazioni ferroviarie, musei, ecc., che restano in funzione anche 24 ore su 24, registrando milioni di fotogrammi ogni giorno.
Ma con quali garanzie per i diritti fondamentali del cittadino?
Le Regole alle quali soggetti pubblici e privati devono conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza, già contenute nei provvedimenti del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004, sono state ulteriormente aggiornate nell’aprile del 2010 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un nuovo provvedimento che introduce misure di sicurezza rigorose a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Principi generali
• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con appositi cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Settori di particolare interesse
• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
• Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
• Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Settori specifici
• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
• Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
• Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
• Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Soggetti privati.
• Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Le nuove Regole del Marketing telefonico: Come opporsi alle telefonate commerciali indesiderate
In base al D.P.R. 7.9.2010 n. 178, dal 31 gennaio 2011, gli abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali e per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono opporsi alle telefonate indesiderate iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
L’iscrizione al Registro è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
L’iscrizione può essere effettuata attraverso:
• Raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Fax: 06.54224822;
• E-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Numero Verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito www.registrodelleopposizioni.it
Se nonostante l'iscrizione, l’utente continua a ricevere una o più telefonate indesiderate, potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria dopo aver verificato comunque:
• dell'avvenuta iscrizione al Registro;
• che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene effettiva);
• di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
E’ bene sapere che:
• chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni;
• l'informativa può essere resa con modalità semplificate.
L’elenco degli Operatori di telemarketing (nel quale sono ricompresi anche Telecom, Sky Italia, Enel Energia, Fastweb, Tiscali, Wind) insieme ad altre utili informazioni sul Registro pubblico delle opposizioni possono essere reperiti dai consumatori sul sito www.registrodelleopposizioni.it
"La privacy tra i banchi di scuola": la guida del Garante dedicata alla scuola
Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una Guida che intende offrire agli operatori della scuola (presidi, insegnanti, operatori scolastici), ma anche a genitori e studenti, una serie di risposte ai quesiti più comuni che coinvolgono la privacy a scuola: si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
La Guida, oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante.
Per facilitarne la consultazione, la Guida è organizzata in 5 brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) e 2 sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.
La Guida in formato .pdf può essere scaricata gratuitamente dal sito del Garante www.garanteprivacy.it, mentre quella in formato cartaceo può essere richiesta all'U.R.P. - Piazza di Monte Citorio n. 123, Roma. (SdC-10.10.2010)
Vademecum su privacy e social network in distribuzione negli uffici postali
In distribuzione, in 2800 uffici postali italiani, la Guida gratuita "Social Network: attenzione agli effetti collaterali" elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.
Obiettivo dell'iniziativa, promossa in collaborazione con Poste italiane, è quello di aiutare sia persone alle prime armi, sia utenti più esperti, a sfruttare le potenzialità di strumenti di comunicazione tanto innovativi e potenti come le reti sociali, senza correre eventuali rischi nella vita privata e professionale.
Sono moltissime le persone che usano Facebook, Myspace o altri social network, ma tutti conoscono fino in fondo come funziona un social network? Con un click passiamo dalla vita reale a quella virtuale, chattiamo, postiamo, tagghiamo, ma siamo sicuri di "raccontarci" solo ai nostri amici? Quella foto, quel video, quelle informazioni che non ci piacciono o non ci rappresentano più, si possono cancellare dalla memoria infinita di Internet? E i nostri clienti come reagiranno all'ultimo commento inserito nel nostro profilo on-line? La guida del Garante contribuisce a rispondere a queste domande e offre alcuni consigli utili per difendersi in rete.
Scritta con un linguaggio semplice e "amichevole", corredata da una grafica accattivante e in un formato delle stesse dimensioni di un Cd, la Guida può essere scaricata in versione pdf dal sito www.garanteprivacy.it (UNC-22.11.2009)