ACCORDO UNC LAZIO - EFI ADR CAMERA NAZIONALE DI CONCILIAZIONE PER ATTIVARE LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA DELLE CONTROVERSIE DI NATURA CIVILE E COMMERCIALE
Attivo dal 1° ottobre 2011, l'Accordo siglato dall'UNC Lazio con EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, uno dei più importanti organismi di mediazione e conciliazione, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, che consentirà agli iscritti all'Unione Consumatori di avvalersi, ad un costo agevolato, di mediatori professionisti per lo svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, volontaria o delegata dal giudice per la risoluzione di una serie di controversie di natura civile e commerciale, come ad esempio condominio, proprietà, successioni ereditarie, locazione, risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale o da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche controversie con aziende ed enti operanti nel settore dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.
L'Accordo prevede anche la possibilità per gli iscritti all'Unione di frequentare Corsi di formazione per Mediatore professionista organizzati da EFI, usufruendo di uno sconto vantaggioso sul costo normalmente applicato al pubblico.
Dal 21 marzo 2011, la mediazione è obbligatoria (nel senso che deve essere esperita necessariamente prima di rivolgersi al giudice) nei casi di una controversia in materia di:
Condominio *
Diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio, ecc.) Divisione
Successioni ereditarie
Patti di famiglia
Locazione
Comodato
Affitto di aziende Risarcimento danni derivante da:
Circolazione veicoli e natanti *
Responsabilità medica
Diffamazione a mezzo stampa
Diffamazione con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi
Contratti bancari
Contratti finanziari
Per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l'obbligatorietà della mediazione è stata differita al 20 marzo 2012.
Le spese per la mediazione comprendono le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione calcolate in base al valore della controversia secondo la Tabella Ministeriale del D.M. 180/2010 più IVA.
Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto a 250 euro.
SE VUOI AVVALERTI DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O VOLONTARIA, CON L'ASSISTENZA DELL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, TELEFONACI AL NUMERO 06.37513801 O RICHIEDI INFORMAZIONI PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO info@consumatori.info
LA CONCILIAZIONE: CHE COS'E' E QUANDO UTILIZZARLA
La conciliazione (in inglese A.D.R., acronimo dell'espressione Alternative Dispute Resolution) è una soluzione delle controversie alternativa a quella giurisdizionale, che consiste in una procedura attraverso la quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo imparziale, appositamente formato, per ridurre gli effetti indesiderabili di un conflitto che le divide.
La conciliazione, in altre parole, mira ad instaurare o ristabilire un dialogo tra le parti in vista del raggiungimento di un obiettivo concreto, la composizione del/dei conflitto/i in atto, attraverso la trasformazione e la riorganizzazione delle relazioni.
La conciliazione è:
- Volontaria: la procedura non è obbligatoria e anche quando ha avuto inizio, può essere interrotta in qualsiasi momento dalle parti se ritengono che non sia possibile raggiungere un'intesa.
- Semplice ed informale: per avviare la procedura è sufficiente compilare un modulo e trasmetterlo alla Segreteria di conciliazione competente per quella controversia. Se l'altra parte accetta l'invito a presentarsi, si terrà un incontro di conciliazione al quale è possibile partecipare accompagnati dal proprio avvocato o da altra persona di fiducia.
- Amichevole: il conciliatore aiuta le parti a discutere nel modo più sereno possibile al fine di creare un clima favorevole alla proposizione di idee e soluzioni.
- Economica e veloce: sono necessari mediamente 30/40 giorni dalla presentazione della domanda all'accordo finale. I costi della conciliazione sono contenuti e predeterminati.
in caso di esito positivo, la conciliazione si conclude con un accordo che ha valore di contratto tra le parti.
Le Associazioni di consumatori, in accordo con alcune aziende – in particolare con quelle operanti nel settore della telefonia – hanno introdotto un specifica procedura di risoluzione alternativa (extragiudiziale) della controversia, il cosiddetto “modello paritetico”, in cui non è prevista la figura del terzo imparziale, ma soltanto la presenza delle parti interessate, rappresentate dal conciliatore dell'azienda e da quello dell'associazione di consumatori.
La procedura di conciliazione viene normalmente utilizzata per risolvere determinate tipologie di controversie (telefonia, banche, assicurazione, ecc.).
Per attivare la procedura di conciliazione, occorre compilare la domanda di conciliazione (diversa a seconda del gestore) avendo cura di indicare:
• l’oggetto e la tipologia della controversia (breve descrizione del fatto e delle richieste)
• copia di un documento di identità in corso di validità
• autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La domanda, così compilata, dovrà essere inviata presso i nostri uffici:
- per posta (Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Roma e Regionale Lazio, Via Buccari n. 1 -00195 Roma);
- via fax 06.37513801.
Attualmente, sono attive le seguenti conciliazioni:
ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione)
BANCA INTESA SAN PAOLO
FASTWEB
Telecom
Tim
H3G
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
POSTE ITALIANE
TELETU
UNICREDIT
VODAFONE
WIND
LA CONCILIAZIONE CON I GESTORI TELEFONICI
Per risolvere le controversie con i Gestori di telefonia esiste la procedura di conciliazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, anche se bisogna ricordare che da anni Telecom Italia e TIM hanno costituito con le Associazioni dei consumatori appositi organi di conciliazione riconosciuti dall'Autorità stessa.
Gli utenti che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse devono indirizzare la propria domanda di conciliazione al Corecom competente per territorio, utilizzando il formulario UG (attualmente è possibile ricorrere soltanto ai Corecom di: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria).
Se nel frattempo il Gestore ha sospeso il servizio, l'utente può chiedere l'intervento dell'Autorità per la riattivazione del servizio stesso.
E' possibile poi richiedere la definizione della controversia da parte dell'Autorità qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, presentando apposita istanza mediante il formulario GU13.
Per segnalare le violazioni delle norme di settore da parte delle società telefoniche è necessario utilizzare il formulario S, inviandolo mediante raccomandata A.R. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per conoscenza a quest'Unione Nazionale Consumatori - Comitato di Roma e Regionale Lazio.