Molti anni fa il Parmigiano reggiano aveva una sola marcatura di riconoscimento, quella iniziale.
Succedeva, però, che la forma, maturando, manifestasse dei difetti come vesciche, occhiature diffuse, fessurazioni, bombature, eccetera. Il formaggio rimaneva perfettamente commestibile, ma era ovviamente di qualità e valore inferiori: il negoziante lo pagava di meno, ma lo rivendeva al consumatore allo stesso prezzo.
Così, nel 1968 l’Unione Nazionale Consumatori scrisse una lettera al Consorzio chiedendo che le marcature fossero due, una iniziale sul piatto della forma e una, a fine stagionatura, sullo scalzo o giro della forma stessa, che certificasse la buona riuscita del formaggio dopo un esame di appositi esperti.
Sia pure faticosamente la proposta fu accolta e inserita in un decreto presidenziale, in modo che il consumatore potesse capire se si trattava di una forma difettosa (marchio solo sul piatto) o buona (marchio anche sullo scalzo). Allora il Parmigiano reggiano era venduto soltanto “a taglio” e il consumatore poteva vedere la forma. Gli esperti che fanno l’esame al formaggio si chiamano “battitori” perché, oltre alla verifica visiva e organolettica (con un ago), adoperano un martello per sentire come “suona” la forma. Successivamente il sistema di marcatura delle forme difettose fu cambiato con la “retinatura”, ovvero l’apposizione di grandi “X” sullo scalzo, di modo che il consumatore potesse riconoscerle anche se il formaggio era venduto in pezzi. Da qualche tempo è di nuovo cambiata con la "sbiancatura”, cioè l’asportazione completa tramite raschiatura di tutti i marchi e i contrassegni originari.
Tuttavia anche le forme più buone sono riconoscibili da una particolare marcatura. Una volta c’era il Parmigiano “Vermengo”, prodotto dal 12 novembre al 31 marzo, e il Parmigiano “Maggengo”, prodotto dal 1° aprile all’11 novembre. Il secondo era considerato migliore ma queste due categorie di qualità furono abolite nel 1984 in seguito all’evoluzione delle tecniche di allevamento che consentivano una produzione di formaggio qualitativamente equivalente in ogni mese dell’anno.
Oggi ci sono le seguenti categorie di qualità:
- Parmigiano “scelto”: è il migliore, poiché non ha alcun difetto interno od esterno e può stagionare a lungo.
- Parmigiano “zero”: pur essendo simile allo scelto, presenta sulla crosta fessure superficiali e piccole erosioni.
- Parmigiano “uno”: è sempre di prima qualità, ma ha qualche difetto in più.
- Parmigiano “prima stagionatura”: pur avendo le caratteristiche organolettiche tipiche, non è adatto ad affrontare una lunga stagionatura ed è destinato più che altro ad essere consumato come formaggio da tavola. La forma si riconosce perché lungo il perimetro dello scalzo è segnata da rigature.
- Parmigiano “scarto”: è quello che presenta gravi difetti e, come si è detto, è sottoposto alla “sbiancatura”.(SdC 5822 - 09.04.2010)
Denti e gengive sani con le norme UNI per spazzolini e dentifrici
Lavarsi i denti dopo ogni pasto, scegliere l’adeguato spazzolino e sostituirlo spesso, utilizzare il filo interdentale, scegliere un buon dentifricio sono tutte azioni che aiutano a prevenire le malattie di denti e gengive. E per la scelta di questi prodotti - ricorda l'UNI, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - vengono in aiuto anche le norme tecniche, che garantiscono al consumatore sicurezza, qualità, rispetto dell’ambiente e prestazioni.
“Odontoiatria – Dentifrici - Requisiti, metodi di prova e marcatura” è il titolo della norma UNI EN ISO 11609, che specifica i requisiti delle proprietà fisiche e chimiche dei dentifrici e fornisce, oltre a una guida per gli appropriati metodi di prova, i requisiti per la loro marcatura, etichettatura e imballaggio.
La norma, che si applica ai dentifrici destinati ad essere utilizzati quotidianamente dai consumatori al fine di promuovere la loro igiene orale, riporta requisiti relativi a: fluoro totale contenuto, metalli pesanti, pH, microbiologia, abrasività. Tra i metodi di prova troviamo quello per la determinazione del pH, dell’abrasività (dello smalto e dentina), della stabilità.
Per quanto riguarda gli spazzolini da denti, la norma li classifica in tre tipologie. La UNI EN ISO 16409 “Odontoiatria - Prodotti per l’igiene orale - Spazzolini interdentali manuali” (che sostituisce l’edizione 2007) specifica i requisiti e i metodi di prova per i criteri di prestazione degli spazzolini interdentali manuali con la testa della spazzola a sezione circolare. La norma riporta anche le indicazioni del fabbricante relative alle istruzioni per l’uso e alla marcatura dell’imballaggio.
L’uso dello spazzolino dovrebbe essere affiancato dall’uso del filo interdentale: si applica al porta filo e al filo interdentale integrato per uso manuale la nuova norma UNI EN ISO 28158 “Odontoiatria - Porta filo e filo interdentale integrato”, elaborata allo scopo di presentare i requisiti e i metodi di prova per questi prodotti utilizzati per la cura professionale o domestica dell’igiene orale o come parte di un trattamento dentale. I requisiti si riferiscono ai materiali, alla forma e alla resistenza.
Queste norme tecniche devono essere utilizzate dal fabbricante per poter fornire sul mercato prodotti per l’igiene orale adeguati e soprattutto con caratteristiche di sicurezza in linea con lo stato dell’arte, oltre a garantire un livello di prestazione volto a far durare nel tempo i prodotti: per gli spazzolini, per esempio, la parola prestazione significa avere le setole che durano nel tempo e con una tenuta adeguata (la norma propone dei test specifici per verificare la tenuta delle setole e la loro resistenza al piegamento, che rende lo spazzolino inutilizzabile). L'utilizzare prodotti conformi a tale norma si traduce anche in meno costi (perché se ne comprano meno) e minori quantità di rifiuti prodotti. (SdC-04.12.2010)
Bollette del gas: i conguagli si potrano pagare a rate
Conguagli rateizzati per la bolletta del gas. L’Autorità per l’Energia ha stabilito che da marzo 2011 le società venditrici non potranno chiedere agli utenti il pagamento in un’unica soluzione del conguaglio delle bollette: i clienti hanno diritto a dividere l’importo in quote costanti in un numero pari a quello delle fatture emesse fra un conguaglio e quello successivo.
I consumatori che vorranno usufruire di questa modalità di pagamento dovranno chiederla alla società entro la scadenza della bolletta.
In generale, si può richiedere il pagamento a rate:
- se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- se il conguaglio -sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario - è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi). (SdC-04.12.2010)
"La privacy tra i banchi di scuola": la guida del Garante dedicata alla scuola
Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali una Guida che intende offrire agli operatori della scuola (presidi, insegnanti, operatori scolastici), ma anche a genitori e studenti, una serie di risposte ai quesiti più comuni che coinvolgono la privacy a scuola: si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
La Guida, oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante.
Per facilitarne la consultazione, la Guida è organizzata in 5 brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) e 2 sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.
La Guida in formato .pdf può essere scaricata gratuitamente dal sito del Garante www.garanteprivacy.it, mentre quella in formato cartaceo può essere richiesta all'U.R.P. - Piazza di Monte Citorio n. 123, Roma. (SdC-10.10.2010)
Rafforzata l'assicurazione per incidenti domestici da gas
In caso di incidenti provocati da fughe di gas, le famiglie italiane potranno contare su una copertura assicurativa “rafforzata”. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia, nel disporre il rinnovo per il periodo 1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2013 dell’assicurazione, da tempo attivata, a favore dei clienti finali civili di gas distribuito a rete. Rispetto al passato (l’assicurazione è in vigore dal 1991), sono previste ulteriori garanzie e tutele: in particolare, in caso di incidenti che provochino la distruzione o l’inagibilità della residenza abituale, sarà possibile richiedere un adeguato alloggio sostitutivo nel comune di residenza per la durata di 15 giorni; inoltre il massimale per la responsabilità civile verso terzi viene aumentato dagli attuali 6,5 a 10 milioni di euro, affinché anche incidenti particolarmente rilevanti possano trovare adeguata copertura.
Sono poi state previste penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabili, per garantire tempi brevi e certi di liquidazione. Previsto anche il rafforzamento dell’attività di vigilanza del Comitato Italiano Gas (CIG) sul rispetto da parte della compagnia assicuratrice degli obblighi contrattuali e il potenziamento dell’informazione sull’assicurazione tramite lo Sportello per il consumatore dell’Autorità. Il CIG, con una gara pubblica, dovrà ora individuare entro il 30 settembre 2010 i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione e, in fase di aggiudicazione, dovrà adoperarsi per introdurre nel contratto eventuali ulteriori miglioramenti (come ad esempio l’incremento dei massimali per incendio ed infortunio e l’erogazione di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell’alloggio sostitutivo). La copertura prevista dall’Autorità fornisce un livello di protezione base e comporterà un costo per i clienti finali di gas di soli 70 centesimi di euro all’anno per i prossimi tre anni. Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli possono comunque stipulare volontariamente assicurazioni integrative rispetto a quella obbligatoria già disposta dall'Autorità e compresa in tariffa. (SdC 5842 - 08.06.2010)
Occhiali 3D: una circolare del ministro della salute a tutti i cinema
Contro i potenziali rischi derivanti dall'uso degli occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici, il Ministro della Salute, alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato il 17 marzo scorso un'apposita Circolare che è stata inviata agli esercenti della sale cinematografiche, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute (NAS).
Nella Circolare si sottolinea che il Consiglio Superiore di Sanità ha rilevato che in soggetti in tenera età in seguito all’utilizzo di questi occhiali può insorgere qualche disturbo di ordine funzionale (nausea, vertigine ed emicrania), senza tuttavia che si abbiano danni o patologie irreversibili. Tali disturbi sono generalmente legati al fatto che nei bambini più piccoli la visione binoculare non è ancora presente o non del tutto consolidata oppure perché possono sussistere difetti della vista. Peraltro, gli stessi disturbi funzionali possono riguardare anche gli adulti se lo spettacolo osservato in visione stereoscopica si prolunga per un tempo eccessivo senza interruzione.
Si suggerisce - pertanto - che per la visione di spettacoli cinematografici stereoscopici sia garantita agli spettatori l’informazione che l’utilizzo di occhiali 3D è controindicato per i bambini al di sotto dei sei anni d’età e che l’utilizzo dei medesimi occhiali negli adulti va limitato nel tempo, per una durata complessiva non superiore a quella di un singolo spettacolo, compreso l’intervallo.
Infine, la Circolare riferisce che il Consiglio Superiore di Sanità, in considerazione del rischio di un aumento di trasmissione di infezioni batteriche e virali derivanti da un’utilizzazione inadeguata di occhiali 3D multiuso, ha espresso il parere che agli spettatori debba essere garantita la fornitura di occhiali monouso.(SdC-22.03.2010)
Bevanda di soia? Non chiamatela latte!
Il latte di soia, che spesso viene proposto come alternativa leggera al latte di mucca, è vero latte?
In realtà, secondo i nutrizionisti, questa bevanda ha caratteristiche molto diverse dal latte di mucca e per legge non potrebbe neanche essere definito latte. La precisazione arriva da Assolatte che sottolinea come non ci siano paragoni, tra i due prodotti, né dal punto di vista nutrizionale né dei prezzi.
Il latte non contiene alcun tipo di additivo, mentre la bevanda di soia viene addizionata di zuccheri, sale, aromi o grassi vegetali per rendere più gradevole il sapore, e di vitamine e calcio per migliorarne il profilo nutrizionale che, comunque, rimane molto diverso. Anche sul fronte dei prezzi non c'è paragone: un litro di bevanda di soia può costare dai 2 ai 3,70 euro, ossia almeno il doppio rispetto allo stesso quantitativo di latte di mucca.
Dunque sono almeno 4 le ragioni per cui una persona sana non dovrebbe rinunciare al latte di mucca:
1)- il contenuto di calcio in forma facilmente biodisponibile;
2)- l'alto valore biologico delle proteine: la caseina (che è la principale proteina del latte), la lattoalbumina e le lattoglobuline contengono nelle giuste quantità e nelle giuste proporzioni tutti gli aminoacidi di cui l'organismo ha bisogno, compresi gli aminoacidi essenziali;
3)- l'azione positiva dei peptidi: questi frammenti proteici, derivati dalla digestione enzimatica delle proteine del latte, hanno molti effetti benefici multifunzionali: infatti hanno rivelato attività oppioide, ipotensiva, immunostimolante, antitrombotica e di trasporto di minerali;
4)- la presenza del lattosio: questo carboidrato caratteristico del latte animale non si trova in nessun altro alimento: è importante perché contribuisce alla biodisponibilità del calcio.
Ma chi è intollerante al lattosio (ossia il 5% degli europei) cosa può fare?
Consumare il latte "ad alta digeribilità" o "delattosato", nel quale il lattosio è stato quasi completamente idrolizzato ma senza intaccare il patrimonio di proteine, minerali e vitamine del latte. E poi l'intolleranza al lattosio può essere migliorata proprio consumando quantità gradualmente crescenti di latte: infatti, esiste una quantità di lattosio (come quella contenuta in un bicchiere da 100 cc di latte o in un cappuccino) che può essere ingerita senza provocare disturbi. (SdC 5815 - 02.03.2010)
Niente ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 8.000 euro
Non si può iscrivere ipoteca sulla casa per i debiti tributari inferiori agli 8.000 euro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077/2010 secondo la quale il limite fissato per le espropriazioni immobiliari vale anche per le ipoteche. Spiega, infatti, la sentenza: “basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”. Questa sentenza è importantissima in quanto dà ragione (e conforto) a tantissimi contribuenti che, negli ultimi anni, si sono visti iscrivere l'ipoteca sulla propria casa da società di riscossioni, in primis Equitalia Polis spa, anche per somme irrisorie, con conseguenze devastanti per la sfera patrimoniale e sotto il profilo psicologico.
Si stima, infatti, che, a livello nazionale, sono circa 160.000 le ipoteche sugli immobili e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad 8.000 euro oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 e le 80 mila. (SdC 5815 - 02.03.2010)