AREA DEDICATA ALLE TEMATICHE GIURIDICO-LEGALI SUL CONSUMO
Quest'area del sito, curata dagli Avvocati dell'UFFICIO LEGALE del Comitato Regionale del Lazio, è dedicata alle varie tematiche giuridico-legali legate al consumerismo: vi sono riportati consigli ed "istruzioni per l'uso" relativamente a questioni di urgente attualità attinenti alla tutela dei diritti dei consumatori; sentenze delle cause più significative vinte dagli Avvocati dell'UNC Lazio che hanno avuto esito favorevole per i consumatori, contribuendo in alcune materie anche a "fare giurisprudenza"; brevi commenti a sentenze e a nuove normative in materia di consumo e di diritti dei consumatori; altre utili indicazioni per una prima "autodifesa" dei consumatori e degli utenti nei rapporti quotidiani con i fornitori di beni e di servizi, sia pubblici che privati.
La sicurezza e la qualità dei prodotti nel Codice del Consumo
Alla sicurezza e qualità dei prodotti è dedicata la Parte IV del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 3.10.2007 n. 221 e Legge 24.12.2007 n. 244), formata dagli articoli 102-135.
Partendo dalla finalità espressa dal Codice di garantire che i prodotti immessi sul mercato o in libera circolazione siano sicuri, per il consumatore è più che lecito chiedersi "quando un prodotto può essere considerato sicuro o, al contrario, pericoloso?"
La domanda trova risposta nell’art. 103, comma 1 che definisce sicuro “qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani”.
Conseguentemente, è pericoloso “qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro” come sopra specificato.
Il concetto di sicurezza, come espresso nel Codice del Consumo, implica l’assenza di rischi ovvero la sussistenza di rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nell’ambito di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone; inoltre viene messo in relazione a determinati elementi, come la composizione, l’imballaggio, la presentazione del prodotto, l’etichettatura, le istruzioni d’uso, i quali, fornendo al consumatore una serie di informazioni, anche di carattere tecnico, possono contribuire a ridurre al minimo il rischio di danni alla salute connessi alla particolare pericolosità del prodotto o all’utilizzazione stessa del prodotto (es. prodotti elettrici, farmaci, ecc.).
La norma contenuta nell’art. 103 va, poi, raccordata con l’art. 105 del Codice che disciplina la “presunzione e valutazione di sicurezza” prevedendo che un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione.
Per esplicita previsione contenuta nel 6° comma dell’art. 102, le disposizioni della Parte IV del Codice del Consumo non si applicano ai prodotti alimentari, disciplinati, anche per l’aspetto della sicurezza, dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. Quest’ultimo, infatti, stabilisce i principi ed i requisiti generali della sicurezza alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevedendo che siano immessi sul mercato solo prodotti sicuri e che i consumatori siano informati sui rischi legati all’uso di determinati prodotti alimentari.
La sicurezza dei prodotti alimentari è un concetto che coinvolge ormai tutta la filiera agro-alimentare (“dai campi alla tavola”) in quanto riguarda produttori, trasformatori, distributori, fino allo stesso consumatore finale, in modo da garantire la salubrità, le caratteristiche nutrizionali e la qualità dei singoli alimenti, a tutela della salute umana e nell’interesse del mercato.
In campo alimentare, in altre parole, il concetto di sicurezza è strettamente connesso al concetto di “rischio” o meglio all’analisi del rischio - la cui valutazione si basa su elementi scientifici - dalla quale dipende, a sua volta, l’applicazione del “principio di precauzione”: qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. Le misure devono essere adeguate al rischio ed essere riesaminate entro un termine ragionevole.
a cura dell'Ufficio Legale UNC Lazio (maggio 2008)