La vendita di prodotti alimentari dopo la scadenza
D. E’ lecito mettere o mantenere in commercio prodotti alimentari dopo la data di scadenza impressa sull’etichetta? Cosa prevede la legge in caso di vendita di alimenti scaduti?
R. Per i consumatori, una delle informazioni fondamentali sugli alimenti è rappresentata dalla data di scadenza, ossia la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo, se mantenuto nelle corrette condizioni di conservazione (per calcolare la durata di un cibo ci si basa sulle sue caratteristiche merceologiche, sui trattamenti tecnologici a cui viene sottoposto, sul tipo di materiale/imballaggio con cui è confezionato).
In base al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e succ.mod. e int., i prodotti alimentari devono riportare sulla confezione la data di scadenza. Tale indicazione è diversamente espressa con riferimento a:
- alimenti rapidamente deperibili, quali latte e prodotti lattieri freschi, formaggi freschi, pasta fresca, carni fresche, prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi: per questi prodotti l’etichetta deve riportare la dicitura "da consumarsi entro…..” seguita dalla data che deve indicare, nell'ordine, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Dopo la scadenza, è vietato vendere il prodotto a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. Di conseguenza, i supermercati e gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di ritirare dagli scaffali i prodotti scaduti invenduti (questi ultimi quali vengono generalmente restituiti ai fornitori delle relative marche, sottoforma di resi).
La data di scadenza dei singoli prodotti viene determinata con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base dell’evoluzione tecnologica e scientifica.
- alimenti non rapidamente deperibili: per questi prodotti, la data di scadenza é sostituita dal termine minimo di conservazione, espresso in etichetta con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ……..", che rappresenta la data fino alla quale l’alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
La data si compone dell'indicazione, nell'ordine, del giorno, del mese, e dell'anno, con le seguenti modalità:
• per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese;
• per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno;
• per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.
I prodotti alimentari che sulla confezione riportano la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro …….." possono essere venduti anche dopo la data indicata. Se, però, risultano nocivi, la responsabilità ricade sul commerciante.
Il termine minimo di conservazione non é obbligatorio per:
- frutta e verdure fresche, comprese le patate, a meno che non siano sbucciate o tagliate;
- vini, vini liquorosi, vini aromatizzati e spumanti;
- bevande alcoliche con percentuale di alcol superiore al 10%;
- bevande analcoliche e succhi di frutta;
- prodotti da forno e prodotti di pasticceria freschi;
- aceti;
- sale e zucchero allo stato solido;
- prodotti di confetteria, caramelle, gomme da masticare e prodotti simili.
La differenza tra i due regimi è data, pertanto, dal fatto che per gli alimenti rapidamente deperibili, come ad esempio il latte, la data di scadenza è il termine ultimo oltre il quale il prodotto non può più essere venduto a causa della proliferazione batterica che ne determina la pericolosità per la salute dei consumatori: il negoziante ha l’obbligo di ritirarli dalla vendita.
Per gli alimenti non rapidamente deperibili, invece, come ad esempio caffè, pelati in scatola, marmellate, la data di scadenza è un'indicazione di massima, perché l'alimento può essere consumato anche dopo la data indicata, senza rischi per la salute, anche se alcune caratteristiche di gusto e di profumo sono suscettibili di alterazione. Rimane, comunque, ferma la responsabilità del commerciante se il prodotto scaduto risulta nocivo per il consumatore.
Da tenere presente, infine, che in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 31 gennaio 2007 n. 7, l’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve essere “facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”.
Per quanto riguarda le sanzioni in caso di violazione delle norme sull’indicazione obbligatoria della data di scadenza o del termine minimo di conservazione per i prodotti alimentari, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato (commercio di sostanze alimentari nocive art. 444 c.p.; frode in commercio art. 515 c.p.).
a cura dell'Ufficio Legale UNC Lazio - settembre 2008