ANALISI DEL SANGUE ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIRETTAMENTE IN FARMACIA
Continua la riforma della "Farmacia dei servizi" avviata dal Decreto Legislativo n. 153 del 2009: dal 4 maggio 2011, infatti, le farmacie pubbliche e private potranno erogare ai cittadini, nell'ambito del servizio Sanitario Nazionale una serie di prestazioni, come test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
Potranno, inoltre, effettuare la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria, la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno, ed anche elettrocardiogrammi con modalita' di telecardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Le prestazioni, effettuabili direttamente presso la farmacia o al domicilio del paziente, devono essere praticate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Requisiti che devono essere accertati, sotto la propria responsabilità, dal farmacista titolare, il quale ha anche l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.
Per offrire queste prestazioni, le farmacie devono comunque disporre di locali idonei, rispondenti ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.(UNC-giu2011)
La responsabilità per gli errori del medico
E' sempre molto attuale il tema delle responsabilità dei medici per errori di diagnosi, di cure o di operazioni.
Ma come stanno effettivamente le cose?
La regola della "colpa medica" è che chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza, ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte, ne risponde penalmente e civilmente ai fini risarcitori. Tuttavia l’art. 2236 del Codice civile stabilisce che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
Pertanto, per il danneggiato non basta la sola dimostrazione dell’errore professionale poiché, in ogni caso, occorre dimostrare la evitabilità e l’inescusabilità dell’errore, ossia si deve provare che con un diverso comportamento professionale quel danno non si sarebbe probabilmente prodotto.
Dunque i presupposti per iniziare a parlare di responsabilità del medico o di altro professionista sono: la prova del danno, della sua natura, della sua gravità; la prova della colpa professionale (imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, tale che l’errore professionale sia inescusabile); l’accertamento del nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, cioè la prova che proprio tale comportamento abbia causato il danno che invece sarebbe stato evitato, oppure contenuto, adottando una diversa condotta. (SdC 5842 - 08.06.2010)
Occhiali 3D: una circolare del ministro della salute a tutti i cinema
Contro i potenziali rischi derivanti dall'uso degli occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici, il Ministro della Salute, alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato il 17 marzo scorso un'apposita Circolare che è stata inviata agli esercenti della sale cinematografiche, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL e al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute (NAS).
Nella Circolare si sottolinea che il Consiglio Superiore di Sanità ha rilevato che in soggetti in tenera età in seguito all’utilizzo di questi occhiali può insorgere qualche disturbo di ordine funzionale (nausea, vertigine ed emicrania), senza tuttavia che si abbiano danni o patologie irreversibili. Tali disturbi sono generalmente legati al fatto che nei bambini più piccoli la visione binoculare non è ancora presente o non del tutto consolidata oppure perché possono sussistere difetti della vista. Peraltro, gli stessi disturbi funzionali possono riguardare anche gli adulti se lo spettacolo osservato in visione stereoscopica si prolunga per un tempo eccessivo senza interruzione.
Si suggerisce - pertanto - che per la visione di spettacoli cinematografici stereoscopici sia garantita agli spettatori l’informazione che l’utilizzo di occhiali 3D è controindicato per i bambini al di sotto dei sei anni d’età e che l’utilizzo dei medesimi occhiali negli adulti va limitato nel tempo, per una durata complessiva non superiore a quella di un singolo spettacolo, compreso l’intervallo.
Infine, la Circolare riferisce che il Consiglio Superiore di Sanità, in considerazione del rischio di un aumento di trasmissione di infezioni batteriche e virali derivanti da un’utilizzazione inadeguata di occhiali 3D multiuso, ha espresso il parere che agli spettatori debba essere garantita la fornitura di occhiali monouso.(SdC-22.03.2010)