Pubblicato il 1° luglio 2011 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas, l'aggiornamento trimestrale dei prezzi: in bolletta + 1,9% per ENERGIA ELETTRICA e+ 4,2% per il GAS.
IVA AL 10% SUL GAS METANO UTILIZZATO PER IL RISCALDAMENTO
POSSIBILITA’ DI RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE IN ECCESSO SULLA BOLLETTA DEL METANO PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
SCARICA IL MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO AL TUO GESTORE E RIVOLGITI ALL'UNC DI ROMA PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA LEGALE
Gli utenti possono chiedere la restituzione della maggiore IVA applicata nella misura eccedente il 10% sulla fatturazione del metano consumato negli ultimi anni per il riscaldamento domestico, così come previsto dal N. 127-bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 108/E del 15.10.2010, ha chiarito, infatti, che l’IVA agevolata al 10% (anziché del 20% fatturata in bolletta) sul consumo di gas metano a uso civile utilizzato da condomini e cooperative con impianto centralizzato, si applica - fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui – con riferimento ai consumi energetici di ogni singola utenza (cioè appartamento) e non dell’intero edificio.
Ciò significa, in altre parole, che il limite massimo (480 metri cubi annui) va moltiplicato per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato, sempre che il gas venga utilizzato per usi civili.
Oltre questo tetto, i consumi sono invece tassati (correttamente) con l’aliquota ordinaria del 20%.
L'Unione Nazionale Consumatori invita, pertanto, i propri associati e tutti gli utenti a controllare le bollette pagate per il riscaldamento domestico al fine di verificare l'aliquota IVA pagata; in caso di maggiorazione dell'IVA non dovuta, è possibile chiederne la restituzione al Gestore, utilizzando l'apposito MODULOpredisposto dall'Unione Consumatori, scaricabile dalla Sezione Modulistica. Si consiglia di inviare la richiesta a mezzo raccomandata A.R. (con allegate fotocopie delle bollette di pagamento in relazione alle quali si chiede il rimborso), inviandone copia, per conoscenza, anche all'Amministratore del proprio Condominio e all'Unione Nazionale Consumatori di Roma, disponibile ad offrire agli utenti consulenza ed assistenza legale per l'intera procedura di rimborso.
Bollette del gas: i conguagli si potrano pagare a rate
Conguagli rateizzati per la bolletta del gas. L’Autorità per l’Energia ha stabilito che da marzo 2011 le società venditrici non potranno chiedere agli utenti il pagamento in un’unica soluzione del conguaglio delle bollette: i clienti hanno diritto a dividere l’importo in quote costanti in un numero pari a quello delle fatture emesse fra un conguaglio e quello successivo.
I consumatori che vorranno usufruire di questa modalità di pagamento dovranno chiederla alla società entro la scadenza della bolletta.
In generale, si può richiedere il pagamento a rate:
- se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- se il conguaglio -sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario - è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi). (SdC-04.12.2010)