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ENTRATO IN VIGORE IL CODICE DEL TURISMO: PER I CONSUMATORI QUALCHE NOVITA' MA ANCHE PROSPETTIVE DI TUTELA CON QUALCHE ZONA D'OMBRA
Entrato in vigore il 21 giugno 2011 il Codice del Turismo (Allegato al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6.6.2011) che, in 69 articoli, disciplina la materia del turismo, con alcune novità ma anche con qualche zona d'ombra rispetto alle aspettative dei consumatori che contavano su un rafforzamento della tutela dei propri diritti.
Tra le novità più importanti previste dal Codice del Turismo:
- la nozione di "impresa turistica", finora limitata alle sole imprese recettive, viene estesa anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator;
- introdotto il danno da vacanza rovinata (ipotesi finora riconosciuta solo dalla giurisprudenza), per cui il consumatore, in caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni contenute nel pacchetto turistico, può ottenere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell'occasione perduta;
- per i pacchetti turistici venduti on line, il venditore deve comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso, altrimenti il consumatore potrà avvalersene in ogni caso;
- il reclamo scritto per mancata esecuzione del contratto di pacchetto turistico da inviare entro 10 giorni dalla data di rientro, che prima doveva essere spedito solo con raccomandata a/r, d'ora in poi potrà essere inviato anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- introduzione di specifici percorsi formativi destinati ai giovani per la preparazione alle professioni turistiche;
- istituzione dell'attestazione di eccellenza turistica per promuovere l'offerta turistica ed enogastromica italiana nel mondo.
Il "Fondo buoni vacanze" garantirà, poi, l'erogazione di buoni vacanza per interventi di solidarietà in favore delle fasce più deboli e per valorizzare le aree turistiche nazionali non ancora adeguatamente conosciute.
Il "danno da vacanza rovinata", così come formulato dal Codice, rischia però di tradursi in una beffa per i consumatori: come precisato in un comunicato sampa dal Segretario Generale dell'Unione, Massiliamo Dona, "per essere risarciti il tour operator dovrà averla fatta davvero grossa ed inoltre poichè il risarcimento sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta, tenendo conto della motivazione del viaggio: ciò singifica che sarà più difficile rispetto al passato ottenere il risarcimento da disservizi turistici".
Recepita dal Codice del Turismo anche la Direttiva 2008/122/CE sulla multiproprietà, ossia il contratto di durata superiore ad un anno tramite il quale un consumatore acquisisce, a titolo oneroso, il diritto di usufruire uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo.
In base alla nuova normativa, oltre alla multiproprietà sono previste anche tre tipologie di contratti:
a) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine" di durata superiore ad un anno, in base al quale il consumatore acquisisce, a titolo oneroso, essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
b) "contratto di rivendita" con il quale un operatore assiste, a titolo oneroso, un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
c) "contratto di scambio" in base al quale il consumatore partecipa, a titolo oneroso, ad un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
Viene inoltre aumentato da 10 a 14 giorni il tempo concesso al consumatore per recedere dal contratto di acquisto/rivendita/scambio di una di queste quattro tipologie di contratto.
Rimane fermo il divieto di qualunque versamento di denaro a titolo di acconto, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario o il riconoscimento di debito da parte del consumatore prima della fine del periodo di recesso. (UNC-giu2011)